IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                            PER IL LAZIO 
                          sezione terza ter 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5455 del 2018, proposto da U.I.L. Scuola nazionale,
Alessandro  Perri,  Marco   Vaccarella,   Gianni   Caione,   Daniella
Marcolini, Siriana Scorcelletti, rappresentati e difesi dall'avvocato
Domenico Naso, con domicilio eletto presso il  suo  studio  in  Roma,
Saluta di San Nicola da Tolentino, 1; 
    contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca,  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Scuola italiana di Atene;  Scuola  statale  di  Madrid;  Istituto
italiano  statale  comprensivo  di  Parigi;  Scuola  media  e   liceo
scientifico  statale   "I.M.I"   di   Istanbul;   Istituto   italiano
comprensivo di Barcellona; Istituto italiano di Addis Abeba; 
    per l'annullamento, previa sospensione cautelare, 
        -  dei  seguenti  bandi  di  concorso  emanati  dalle  scuole
italiane all'estero: 1) "Bando di selezione per  il  reclutamento  di
personale docente a tempo indeterminato a contratto  locale"  bandito
dalla  Scuola  Italiana  di  Atene  -   Istituto   italiano   statale
comprensivo di scuola elementare, media e  superiore,  prot.  348/01a
del 21.03.2018; 2) "Avviso di selezione di personale docente a  tempo
indeterminato con contratto  locale"  bandito  dalla  Scuola  Statale
italiana di Madrid, prot. 1257/CT del 19.03.2018; 3) "Avviso  per  la
selezione  di  personale  docente  con  contratto  locale   a   tempo
indeterminato per le ore di insegnamento  non  costituenti  cattedra"
bandito  dall'Istituto  Italiano  Statale   Comprensivo   di   scuola
elementare e secondaria di I  e  II  grado  "Leonardo  Da  Vinci"  di
Parigi, prot. n. 134/D39 del 7.03.2018; 4) "Avviso per  la  selezione
di personale docente a tempo  indeterminato  full-time  e  part-time"
bandito dalla scuola media e Liceo scientifico  statali  "I.M.I."  di
Instanbul, prot. n. 487/B I del 29.03.2018; 5) "Avviso  di  selezione
di personale  docente  a  tempo  indeterminato  a  contratto  locale"
bandito dall'Istituto Italiano  Statale  Comprensivo  di  Barcellona,
prot. n. 283/D.05 del 13.04.2018 e successiva rettifica prot. n.  305
del 20.04.2018; 6) "Avviso per la selezione del personale docente con
contratto locale a tempo indeterminato per le ore di insegnamento non
costituendi cattedra" dell'Istituto Statale Omnicomprensivo  "Galileo
Galilei" di Addis Abeba, prot. n. 1204 C8 del 10.04.2018; 
        - del decreto del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione Internazionale prot. n. 3615/2501 pubblicato  unicamente
sul sito Internet della predetta Amministrazione in data 8.1.2018  ed
avente ad oggetto  l'individuazione  degli  insegnamenti  obbligatori
secondo l'ordinamento italiano che nelle  scuole  statali  all'estero
possono  essere  affidati  a  personale  docente  contratto  a  tempo
indeterminato, regolato dalla legge locale, nonche' i  criteri  e  le
procedure di selezione e assunzione di detto personale; 
        - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  e  del  Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Vista la legge n. 87 del 1953; 
    Relatore nell'udienza pubblica dei  giorno  16  gennaio  2019  il
dott. Antonino Masaracchia e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Con il ricorso in epigrafe la UIL Scuola Nazionale, insieme ai
professori  Alessandro  Perri,  Marco  Vaccarella,   Gianni   Caione,
Daniella Marcolini e Siriana Scorcelletti hanno impugnato i bandi  di
concorso adottati tra i mesi di marzo ed aprile 2018 da alcune scuole
italiane all'estero (si tratta, nel dettaglio: del bando della Scuola
Italiana di Atene, del 21 marzo 2018; del bando della Scuola  Statale
Italiana di Madrid,  del  19  marzo  2018;  del  bando  dell'Istituto
Statale Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Parigi, del 7 marzo  2018;
del bando della Scuola Media e Liceo Scientifico Statali "I.M.I."  di
Istanbul, del 29 marzo 2018; del bando dell'Istituto Italiano Statale
Comprensivo  di  Barcellona,  del   13   aprile   2018;   del   bando
dell'Istituto Statale  Omnicomprensivo  "Galileo  Galilei"  di  Addis
Abeba, dei 10 aprile 2018). 
    Si tratta dei bandi per il  reclutamento  del  personale  docente
c.d. locale delle menzionate scuole  italiane  all'estero,  ai  sensi
dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64  del  2017,  norma  che  cosi
dispone: "Nelle scuole  statali  all'estero  un  numero  limitato  di
insegnamenti  obbligatori  nell'ordinamento  italiano   puo'   essere
affidato a  personale  italiano  o  straniero,  residente  nel  paese
ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa italiana e avente una conoscenza certificata  della  lingua
italiana con finalita'  didattiche  a  livello  avanzato  secondo  il
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle  lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, sono stabiliti, avendo  riguardo  alle  specificita'
dei contesti locali e  delle  discipline  caratterizzanti  i  diversi
indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola  si
applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e  le
procedure di selezione e di assunzione del personale interessato". 
    Oggetto di impugnazione e' anche il decreto prot.  n.  3615/2501,
dell'8 gennaio 2018, con cui il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale-Direzione Generale per il Sistema  Paese,
proprio in attuazione di quanto previsto dalla seconda parte del gia'
citato art. 31, comma 2, ha individuato gli insegnamenti  obbligatori
secondo l'ordinamento italiano che, nelle scuole statali  all'estero,
possono essere affidati a personale docente  con  contratto  a  tempo
indeterminato, regolato dalla legge locale, nonche' i  criteri  e  le
procedure di selezione ed assunzione di detto personale. 
    I ricorrenti hanno domandato l'annullamento,  previa  sospensione
cautelare, degli atti impugnati censurando, tra  le  altre  cose,  la
previsione, quale requisito di partecipazione per la  selezione,  del
possesso di un titolo di residenza pari ad almeno 1  anno  nel  Paese
estero ove dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro  (requisito  che,
in particolare, i cinque professori ricorrenti hanno allegato di  non
possedere). 
    Si sono costituiti  in  giudizio  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca ed il Ministero degli Affari  Esteri
e  della  Cooperazione  Internazionale,  in  persona  dei  rispettivi
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, depositando documenti ed insistendo per la reiezione del
gravame. 
    2. Esaurita la fase cautelare (con la  concessione  della  misura
interinale, richiesta dai ricorrenti, con ordinanza n. 3893 del  2018
questo TAR, riformata poi in sede di appello cautelare dal  Consiglio
di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4415 del 2018, solo in  punto  di
periculum in mora), la causa e'  stata  decisa  in  primo  grado  con
sentenza parziale di  questo  TAR,  n.  11409  del  2019,  deliberata
all'esito della pubblica discussione del 16 gennaio 2019. 
    Tale sentenza non definitiva ha, anzitutto, respinto (ritenendole
non fondate) tutte le eccezioni  preliminari  sollevate  dalle  parti
resistenti, ivi compresa quella del presunto difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo. Nel merito, ha rigettato tutti  i  motivi
di censura sollevati con l'impugnazione dei ricorrenti, ad  eccezione
di un profilo di cui al  secondo  motivo  di  ricorso:  tale  profilo
riguarda la supposta illegittimita' del criterio che, nell'imporre il
requisito della residenza almeno annuale nel Paese estero,  di  fatto
limita la partecipazione alle  selezioni  de  quibus.  In  proposito,
nell'ambito  del  secondo  motivo  di  ricorso,  i  ricorrenti  hanno
sostenuto che tale criterio sarebbe illegittimo per violazione  degli
artt. 3 e 97 Cost. (sotto il profilo della violazione  del  principio
del pubblico concorso) nonche' per eccesso di potere per  ingiustizia
manifesta e disparita' di trattamento. 
    Riguardo a tale profilo di censura, ritiene il Collegio  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 31, comma 2, del  d.lgs.  n.  64  del  2017,
laddove,  per  l'appunto,  si  stabilisce  il  requisito  menzionato,
prevedendosi che "Nelle scuole statali all'estero un numero  limitato
di insegnamenti obbligatori  nell'ordinamento  italiano  puo'  essere
affidato a  personale  italiano  o  straniero,  residente  nel  paese
ospitante  da  almeno  un  anno...".  Si  rende  pertanto  necessario
sottoporre la questione al giudizio della Corte costituzionale. 
    3. Giova al riguardo premettere che la  fattispecie  dedotta  con
l'odierno giudizio riguarda  il  reclutamento  dei  docenti  "locali"
delle scuole italiane all'estero  cui  affidare  taluni  insegnamenti
obbligatori  previsti  nell'ordinamento  italiano   (secondo   quanto
previsto dal menzionato art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017).
Secondo la legge, come gia' visto, alcuni insegnamenti  "obbligatori"
per l'ordinamento italiano  possono  essere  affidati,  nelle  scuole
italiane (statali) all'estero, "a  personale  italiano  o  straniero,
residente nel paese ospitante da almeno un anno". I bandi oggetto  di
impugnazione nonche',  a  monte,  decreto  ministeriale  adottato  in
esecuzione della normativa primaria (si tratta del decreto  prot.  n.
3615/2501, dell'8 gennaio 2018, del Ministero degli Affari  Esteri  e
della Cooperazione Internazionale, anch'esso gravato), nel riprodurre
quanto prescritto al livello legislativo,  hanno  quindi  imposto  il
requisito  della  residenza  da  almeno  un  anno  nel  Paese  estero
ospitante. 
    I professori ricorrenti non possono prendere parte alle selezioni
perche' non posseggono il requisito suddetto. Da qui l'impugnazione -
per tale specifico motivo - dei  bandi  e  del  decreto  ministeriale
presupposto. 
    Ne deriva la sicura rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  in  quanto  la  decisione   del   presente   giudizio
(limitatamente all'unico profilo rimasto ancora da decidere) non puo'
prescindere dalla valutazione circa  la  legittimita'  costituzionale
della norma di  legge  che  ha  introdotto  il  requisito  censurato.
L'eventuale annullamento, in parte qua,  della  disposizione  di  cui
all'art. 31, comma 2, del  d.lgs.  n.  64  del  2017,  determinerebbe
l'illegittimita' derivata degli atti amministrativi  impugnati  nella
presente sede e, quindi, l'accoglimento della censura  sollevata  dai
ricorrenti  i  quali,  per  l'effetto,  all'esito  di  una  rinnovata
attivita' amministrativa di definizione dei criteri di partecipazione
alle selezioni (con espunzione del criterio  giudicato  illegittimo),
finirebbero  col   beneficiare   della   possibilita'   di   prendere
effettivamente parte alle procedure selettive. 
    Va   inoltre   aggiunto   che   non   appare   possibile   alcuna
interpretazione adeguatrice di tale disposizione:  essa,  secondo  la
sua chiara lettera, per il fatto  stesso  di  prevedere  il  criterio
restrittivo della residenza almeno annuale, finisce con l'imporlo  (a
valle) a quelle istituzioni scolastiche estere che  vogliano  bandire
una selezione per il proprio personale c.d. locale, nonche' (a monte)
alla stessa amministrazione ministeriale chiamata ad adottare  l'atto
normativo generale previsto dalla seconda parte del comma 2 dell'art.
31 cit. (secondo cui "Con decreto del Ministero degli affari esteri e
della   cooperazione    internazionale,    sentito    il    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca,  sono  stabiliti,
avendo  riguardo  alle  specificita'  dei  contesti  locali  e  delle
discipline  caratterizzanti  i  diversi  indirizzi  di  studio,   gli
insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni
del presente comma, nonche' i criteri e le procedure di  selezione  e
di assunzione del personale interessato": si tratta,  per  l'appunto,
del decreto poi varato dal Ministero  in  data  8  gennaio  2018,  n.
3615/2501, ed impugnato nel presente giudizio). 
    4. In punto di non manifesta infondatezza,  ritiene  il  Collegio
che la menzionata disposizione si ponga anzitutto  in  contrasto  con
gli artt. 3, 51 e 97 Cost., per le ragioni che si passano a riferire. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico  -
che consente di attuare il principio di uguaglianza  nell'accesso  ai
pubblici uffici di cui all'art.  51  Cost.  -  costituisce  la  forma
generale ed ordinaria di reclutamento per  il  pubblico  impiego,  in
quanto   meccanismo   strumentale    al    canone    di    efficienza
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., potendo a tale  regola
derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici  e
purche' le  selezioni  non  siano  caratterizzate  da  arbitrarie  ed
irragionevoli  forme  di  restrizione  dei  soggetti  legittimati   a
parteciparvi (cfr., tra le tante,  Corte  cost.,  sent.  n.  159  del
2005).  In  particolare,  le  deroghe  possono   essere   considerate
legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon  andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr.,  in  tal
senso, Corte cost., sentt. n. 52 del 2011 e nn. 90 e 177 del 2012). 
    Con particolare riguardo alle  selezioni  del  personale  docente
delle scuole, peraltro, la Corte costituzionale ha  sempre  predicato
la preminenza del criterio del merito il quale "costituisce,  invero,
il  criterio  ispiratore  della  disciplina  del   reclutamento   del
personale docente" (cfr-. la sent. n. 41 del 2011 e, piu' di recente,
la sent. n. 251 del 2017). Anche laddove, in  alcune  piu'  risalenti
decisioni, la Corte ha riconosciuto, eccezionalmente, la legittimita'
costituzionale di disposizioni di legge che restringevano  la  platea
dei  candidati  in  ragione  della  loro  residenza,  cio'  ha  fatto
precisando che tale requisito  deve  risultare  "ricollegabile,  come
mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non  attuabili
o almeno non attuabili con identico risultato" (cfr., in  tal  senso,
le sentt. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961 e n. 15 del
1960, oltre all'ord. n. 33 del 1988), in tal modo  significativamente
declinando  il  presupposto  del  collegamento  funzionale   tra   il
requisito  della  residenza  e  le   esigenze   di   buon   andamento
dell'amministrazione. 
    Nel caso di specie appare pacifico che  la  legge  sospettata  di
incostituzionalita'  ha  introdotto  un  criterio   restrittivo   per
l'accesso all'impiego pubblico (costituito dal posto di docente delle
scuole  statali  all'estero),  avendo  previsto  che  alle   relative
selezioni possano partecipare solo coloro che risultino residenti  da
almeno un anno  nel  Paese  estero  ospitante.  Tale  restrizione,  a
giudizio del Collegio,  non  appare  assistita  da  adeguate  ragioni
giustificatrici e finisce  con  il  ridurre  in  modo  arbitrario  ed
irragionevole la platea dei possibili candidati: non  si  rinvengono,
invero, quelle  "peculiari  e  straordinarie  esigenze  di  interesse
pubblico" (cfr. sentt. n. 52 del 2011 e n. 137 del 2013) che, secondo
la giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  possono  consentire
legittime  deroghe  al  principio  del  concorso  pubblico;  ne'   la
restrizione  in  parola  appare  propriamente  "funzionale"  al  buon
andamento dell'amministrazione scolastica statale all'estero (e, piu'
in generale, al corretto e proficuo  raggiungimento  degli  obiettivi
del "sistema della formazione italiana nel  mondo",  quali  declinati
dall'art. 2 del d.lgs. n. 64 del 2017, sistema che vede proprio nelle
scuole statali all'estero una delle proprie principali articolazioni)
in quanto, per un verso, il requisito di residenza e' qui imposto per
l'insegnamento non delle materie obbligatorie  secondo  la  normativa
locale (come e', invece, per la diversa ipotesi di  cui  al  comma  1
dell'art. 31 del d.lgs. n. 64 del 2017) ma per  l'insegnamento  delle
materie obbligatorie secondo l'ordinamento italiano - con venir meno,
pertanto, di ogni possibile  collegamento  tra  tale  insegnamento  e
l'esperienza "di vita" all'estero che  tale  requisito  sembra  voler
perseguire - mentre, per altro verso, la stessa conoscenza (da  parte
del docente che abbia vissuto per almeno un anno  nel  Paese  estero)
dell'ambiente locale e di eventuali connesse esigenze ambientali  non
pare ergersi, nel  caso  di  specie,  quale  adeguato  e  ragionevole
criterio  di  preselezione,  non  apparendo  esso   in   alcun   modo
ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento  di  un  servizio
(l'insegnamento  delle  materie  obbligatorie   secondo   il   nostro
ordinamento) altrimenti non attuabile  o  almeno  non  attuabile  con
identico  risultato,  secondo  quanto   precisato   dalla   riportata
giurisprudenza costituzionale. 
    Sotto altro profilo,  poi,  la  previsione  del  requisito  della
residenza determina una disparita' di trattamento  tra  i  candidati,
apprezzabile sulla scorta dell'art. 3 Cost.: pur se, secondo la legge
(cfr. l'incipit del comma 2 dell'art. 31 cit.), gli  insegnamenti  de
quibus possono  essere  affidati  sia  a  personale  italiano  sia  a
personale straniero, il requisito in questione  finisce  con  il  far
prevalere quest'ultima categoria. E' evidente, infatti, che i docenti
stranieri, ed in particolare quelli che abbiano la  cittadinanza  del
Paese  ospitante,  hanno  maggiori  possibilita'  di  soddisfare   il
requisito  della  residenza  almeno  annuale,  rispetto  ai   docenti
italiani che generalmente non vivono all'estero. Di conseguenza, quel
requisito finisce per indirizzare le selezioni a vantaggio di  coloro
che, per ragioni legate alla propria nascita e/o alle proprie origini
nel territorio straniero, possano vantare un  legame  di  fatto  piu'
forte con quel territorio, e cio' a discapito dei candidati, come gli
odierni ricorrenti, che hanno cittadinanza italiana (o  di  qualsiasi
altro Paese): ma senza che  la  preferenza  cosi'  accordata  a  quel
legame - come gia' visto - possa dirsi funzionalmente collegata  alle
esigenze dell'amministrazione. 
    5.  Va,  quindi,  dichiarata  rilevante  e   non   manifestamente
infondata  la  descritta  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n.  64  del  2017,  per  violazione
degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' per disparita'  di  trattamento
tra candidati apprezzabile ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in
cui viene previsto il requisito della residenza nel  paese  ospitante
da almeno un anno. 
    Il presente giudizio va quindi  sospeso  con  trasmissione  degli
atti processuali alla Corte costituzionale.